Art. 2.
(Compiti).

      1. Il Corpo militare, secondo i princìpi generali della CRI, deve:

          a) in tempo di guerra:

              1) contribuire, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni e dalle risoluzioni internazionali, allo sgombero e alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonché delle vittime dei conflitti armati, e allo svolgimento dei compiti di difesa civile;

              2) disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;

              3) svolgere servizi di Croce Rossa ausiliaria delle Forze armate, organizzati fin dal tempo di pace, ottemperando a quanto determinato dal Ministero della difesa;

 

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              4) collaborare con le società nazionali della Croce Rossa degli altri Stati e con le istituzioni internazionali della Croce Rossa nelle iniziative umanitarie di carattere internazionale;

          b) in tempo di pace:

              1) mantenere in efficienza gli organi centrali, la rete dei centri di mobilitazione, l'ispettorato superiore e i settori operativi;

              2) provvedere alla custodia e al periodico aggiornamento ed ampliamento dei materiali, dei mezzi e delle dotazioni sanitarie campali, con particolare riferimento ai nuovi ritrovati dell'offesa bellica;

              3) assicurare, con il personale appositamente addestrato, lo svolgimento dei compiti di Croce Rossa segnatamente alla diffusione sia alla popolazione civile che a tutti gli enti militari, del diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati;

              4) addestrare il personale militare in servizio della CRI e richiamato dal congedo ai sensi del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni, con particolare riferimento all'aggiornamento della specializzazione nei compiti di protezione e di soccorso. Gli ufficiali, in particolare, sono chiamati alla frequenza di corsi di qualificazione e di specializzazione tenuti presso le scuole delle Forze armate;

              5) intervenire, attraverso il richiamo dal congedo del personale militare della CRI necessario per le operazioni di soccorso, in caso di gravi esigenze;

              6) assicurare, mediante apposite unità quali il reparto soccorso mobile centrale, il posto medico avanzato, i gruppi sanitari mobili e il treno ospedale della CRI, collaborazione alle Forze amate per le esigenze di protezione civile e per il soccorso sanitario;

              7) partecipare con reparti motorizzati alle esercitazioni interforze organizzate dai comandi-Forze armate difesa (FOD) nelle zone di loro competenza;

 

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              8) intervenire in concorso con le Forze armate in occasione di operazioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o nell'ambito di missioni umanitarie o per il mantenimento della pace;

              9) prestare assistenza sanitaria, in ausilio o autonomamente, sulla base delle esigenze rappresentate dalle singole Forze armate, in occasione di eventi straordinari, manifestazioni pubbliche e cicli addestrativi;

              10) assicurare con personale e mezzi, non altrimenti impegnati e quando richiesto, il supporto all'attività sanitaria presso le strutture sanitarie militari;

              11) dotare l'ispettorato di un proprio reparto amministrativo con un ufficiale superiore con le mansioni di delegato amministrativo per la funzione del Corpo militare nel territorio nazionale. I settori e i centri di mobilitazione sono direttamente amministrati dal funzionario delegato dell'ispettorato. I comandanti e i capi uffici di mobilitazione ricoprono nella propria giurisdizione la mansione di delegato amministrativo.

      2. Il personale del Corpo militare in congedo, iscritto in qualità di socio della CRI, partecipa volontariamente a tutte le attività in seno ai comitati e collabora all'espletamento delle esigenze alla pari delle altre componenti della CRI.